Decreto “Salva Casa”
Nuove regole per l’altezza dei sottotetti
Il Decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024) ha introdotto importanti novità sull’altezza minima dei sottotetti recuperabili a fini abitativi. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione, il limite passa da 2,70 metri a 2,40 metri, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti igienico-sanitari.
Altezza minima e conformità normativa
L’altezza interna di un’abitazione è un parametro essenziale per ottenere il certificato di agibilità. Il Decreto “Salva Casa” modifica l’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia, consentendo ai progettisti di asseverare la conformità di locali con altezza minima tra 2,40 m e 2,70 m, a patto che:
- l’edificio sia oggetto di recupero edilizio o miglioramento igienico-sanitario;
- il progetto preveda soluzioni alternative per garantire il benessere abitativo, come aumento della superficie utile o ventilazione naturale adeguata.
Implicazioni per il recupero dei sottotetti
Le nuove norme puntano a favorire il recupero edilizio, ampliando le possibilità di utilizzo dei sottotetti senza consumare nuovo suolo. Tuttavia, occorre considerare che:
- Il nuovo limite si applica solo alle ristrutturazioni, mentre per le nuove costruzioni resta il vincolo dei 2,70 m previsto dal D.M. 5 luglio 1975.
- Le regioni con normative più favorevoli mantengono le proprie disposizioni, specialmente nei comuni montani.
- La deroga resta in vigore fino all’emanazione di un nuovo decreto che definirà i requisiti igienico-sanitari prestazionali per gli edifici.
Queste novità rappresentano un passo significativo verso una maggiore flessibilità normativa, con l’obiettivo di valorizzare spazi inutilizzati e aumentare la disponibilità di alloggi abitabili.





