Le regole fiscali per le locazioni brevi

0 € to 5.600.000 €

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

Le regole fiscali per le locazioni brevi

Nuove aliquote e obblighi per gli intermediari


La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, inclusa l’aliquota del 26% per la cedolare secca e i requisiti per gli intermediari non residenti

La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024, fornisce un quadro chiaro e dettagliato sulla tassazione dei contratti di locazione breve (non superiori a trenta giorni) e gli obblighi degli intermediari. Ecco un riassunto delle principali novità:

Aliquota dell’imposta sostitutiva

Dal 1° gennaio 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per chi sceglie la cedolare secca è del 26%.

Vi è una riduzione al 21% per i redditi derivanti da contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. Questa unità immobiliare deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

Obblighi per gli intermediari

Gli intermediari che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni di locazione breve devono continuare ad operare la ritenuta del 21% a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale scelto dal beneficiario.

Entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, il contribuente deve determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e versare l’eventuale saldo, tenendo conto delle ritenute d’acconto subite. Questi dati devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.

Regole per gli intermediari non residenti

  • Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli stessi obblighi dei residenti tramite la loro stabile organizzazione.
  • Soggetti residenti in uno Stato UE senza stabile organizzazione in Italia possono adempiere agli obblighi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
  • Soggetti residenti fuori dall’UE, con stabile organizzazione in un Paese UE, devono assolvere agli adempimenti tramite tale organizzazione. In mancanza, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia.
  • Per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nell’UE, se non nominano un rappresentante fiscale, vige la responsabilità solidale dei soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo.

Implicazioni pratiche

Queste novità implicano un maggiore impegno da parte dei contribuenti e degli intermediari nell’assicurare la corretta applicazione delle nuove aliquote e degli adempimenti richiesti, con particolare attenzione ai soggetti non residenti che devono adeguarsi alle specifiche regole fiscali italiane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Currency

  • Measurement Unit

  • Advanced Search

    0 € to 5.600.000 €

    More Search Options
  • Calcolatore di mutui

error: Content is protected !!

Compare Listings