Successione e detrazione per la ristrutturazione: le regole da seguire

Quando è possibile beneficiare delle quote non utilizzate dal defunto

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Successione e detrazione per la ristrutturazione: le regole da seguire

Posted by info@firsthouse.it on 7 Ottobre 2025
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Quando è possibile beneficiare delle quote non utilizzate dal defunto

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di successione e detrazione per la ristrutturazione, chiarendo le regole da seguire quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile sui cui sono stati eseguiti i lavori agevolati al momento dell’apertura della successione.

I chiarimenti sono stati forniti con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, che richiama l’articolo 16-bis del TUIR, il quale disciplina le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su parti comuni di edifici residenziali sia su unità immobiliari singole di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.


Chi detrae le spese di ristrutturazione in caso di decesso?

È stato precisato che la variazione della titolarità dell’immobile prima del completamento del periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più comuni, il trasferimento delle quote non fruite. Tuttavia, se il trasferimento avviene per decesso del contribuente, lo sconto Irpef passa solo all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene.

Nel caso di successione, regolata dal comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un punto fondamentale: “La detenzione materiale e diretta dell’immobile deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; se l’immobile ereditato è locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può beneficiare della quota di detrazione relativa a quell’annualità.

In altre parole, l’erede non può fruire delle rate di detrazione negli anni in cui non detiene direttamente l’immobile (ad esempio se è in comodato o locazione). Al termine di tali contratti, potrà però beneficiare delle rate residue ancora disponibili.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che non è necessario detenere l’immobile già nell’anno di apertura della successione: ciò che conta è che la detenzione materiale e diretta sussista per tutto l’anno d’imposta in cui si beneficia delle quote residue.


I principi generali chiariti dall’Agenzia delle Entrate

Secondo il principio espresso:

  • Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene direttamente l’immobile, non è possibile detrarre la quota relativa all’anno del decesso.
  • Se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta, essi potranno detrarre le quote residue di competenza.

L’erede, dunque, deve detenere l’immobile per l’intera durata dell’anno fiscale. Se la detenzione inizia in corso d’anno, il diritto alla detrazione scatterà solo dall’anno successivo, a condizione che sia mantenuta continuativamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.


Detenzione e ripartizione tra eredi

Poiché il diritto alla detrazione spetta esclusivamente all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene per tutto il periodo d’imposta, nel caso in cui varino gli eredi detentori nel tempo, il diritto alla detrazione dovrà essere ripartito proporzionalmente tra coloro che ne hanno diritto nei rispettivi anni.


Estensione ad altre agevolazioni fiscali

Le stesse regole si applicano non solo alla detrazione per ristrutturazione edilizia, ma anche ad altri bonus fiscali non ancora goduti dal defunto, come il bonus verde, l’ecobonus e il superbonus.

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