Donazione immobile e agevolazione prima casa

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Donazione immobile e agevolazione prima casa

Posted by info@firsthouse.it on 1 Aprile 2026
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Cosa sapere

La Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di donazione di un immobile e agevolazione prima casa. Con la sentenza n. 2482 del 5 febbraio 2026, è stato chiarito che il contribuente non può beneficiare due volte del bonus fiscale prima casa, indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.

La normativa fiscale vieta espressamente la duplicazione del beneficio. La Corte ha precisato che non conta se il primo atto sia una donazione indiretta: ciò che rileva è l’effettiva fruizione dell’agevolazione, la cui ripetizione è vietata dalla legge.


Donazione e acquisto con agevolazione prima casa: cosa cambia

Secondo la Cassazione, ai fini del bonus prima casa, non è rilevante che la proprietà sia passata tramite donazione. La norma di favore prevista dall’articolo 1, nota II bis, primo comma, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, impedisce di usufruire una seconda volta del beneficio se si possiede già un immobile acquistato con lo stesso vantaggio fiscale.

In sostanza, chi ha già usufruito del bonus prima casa, anche se tramite donazione indiretta, non può ottenere nuovamente l’agevolazione su un secondo acquisto.


La donazione conta come prima casa ai fini fiscali?

Sì. La donazione indiretta consente di diventare proprietario dell’immobile e di usufruire dei benefici previsti per la prima casa. Tuttavia, per un eventuale secondo acquisto, non è possibile ripetere il medesimo beneficio fiscale. La Cassazione conferma che non è possibile fruire due volte dell’agevolazione prima casa, indipendentemente dalla natura giuridica del primo acquisto.


Agevolazione prima casa: requisiti principali

Per ottenere il bonus fiscale prima casa è necessario:

  • Non possedere, in tutto il territorio nazionale, un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione, oppure venderlo entro due anni dal nuovo acquisto.
  • La casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o dove la trasferirà entro 18 mesi.

Inoltre, l’agevolazione si applica anche se l’immobile è nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, nel Comune di nascita o dove aveva residenza o attività prima del trasferimento, purché abbia vissuto in Italia almeno cinque anni se trasferito all’estero.

Il beneficio fiscale non è invece riconosciuto se si acquista un’abitazione nello stesso Comune di un altro immobile già posseduto senza agevolazione. In tal caso, occorre vendere la vecchia abitazione prima di richiedere il bonus sul nuovo acquisto.

Fonte: idealista.it

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